1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.
2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è prorogato al 30 aprile 2008.